Formazione continua

Il sistema della formazione continua è previsto, da ultimo, dall’articolo 6 del D.M. 6 agosto 2020, al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantire l’allineamento metodologico nell’esercizio delle funzioni di OIV.

I soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione.

L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A del D.M. 6 agosto 2020.

La formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) sulla base dei requisiti definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla stessa SNA.